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T.U. 13/01/2006
Art. 139 (Obblighi in caso di risoluzione del contratto) (art. 5, comma 12, d.l. n. 35 del 2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Relazione all’articolo 139 L’articolo riproduce l’art. 5, comma 12, d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif., dalla l. 80/2005, con i necessari adattamenti formali. La norma appena citata resta abrogata.
Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore) (art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005, conv in l. 80/2005) Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono inter- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. pellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 3 In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando. In tale ipotesi le stazioni appaltanti applicano l’articolo 57, se l’importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero i principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all’articolo 28. 4 Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 4. Relazione all’articolo 140 La norma riproduce l’art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. 80/2005, eccetto l’ultimo periodo del comma 12 quater, che viene collocato nella disciplina del contenzioso. L’affidamento a trattativa privata senza bando è stato disciplinato nel rispetto del diritto comunitario.
Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28, l. n. 109 del 1994)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 2 Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3 Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 4 Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. 5 Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6 Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. 7 E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 8 a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 117, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. comma 2, lettere b) e c) ; 9 b) in caso di opere di particolare complessità; 10 c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 11 d) in altri casi individuati nel regolamento. 12 13 Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 14 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile 15 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Relazione all’articolo 141 In generale. L’articolo in commento riproduce le norme contenute nell’art. 28 l. 109/1994. Sono suggeriti alcuni adattamenti, in relazione al 1° e al 4° comma, illustrati nella relazione che segue. Si è, altresì, provveduto ad esprimere in euro gli importi indicati, nel testo originario della l. n. 109/1994, in ECU Comma 1 Tenuto conto delle perplessità manifestate in dottrina sull’esigibilità del termine semestrale per l’ultimazione del collaudo, può essere esaminata la possibilità di elevare in via generale o di rimettere al capitolato speciale di ampliare sino a un anno il termine di ultimazione delle operazioni (quest’ultima previsione, originariamente prevista dall’art. 192 dello schema di regolamento attuativo della l. 109/1994, non fu ammessa al visto dalla determinazione 20/2000 della Corte dei Conti, perché in contrasto con la norma legislativa sopraordinata) . Comma 4 Nel comma 4, che riproduce il comma 4 dell’art. 28, l. Merloni, non è riprodotto l’ultimo periodo del citato art. 28, comma 4, che reca una abrogazione, riportata nelle disposizioni abrogate. L’art. 124 comporta l’abrogazione dell’art. 28 l. 109/1994 Parte II, titolo III, capo II – Concessioni di lavori pubblici Sezione I – Disposizioni generali
Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina applicabile) (artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, l. n. 109 del 1994) 1 Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29. 2 Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 26, 31. Si applica l’articolo 27 (principi relativi al contratti esclusi). 3 Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice. 4 I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con i criteri di cui all’articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 131 e quelle di cui agli articoli da 133 a 141. Non si applicano gli articoli 54, 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Relazione all’articolo 142 L’articolo in commento delinea il regime delle concessioni di lavori pubblici, e degli appalti di lavori indetti dal concessionario, nel rispetto della direttiva comunitaria. Occorre distinguere: - affidamento delle concessioni; -appalti di lavori affidati a terzi da concessionario che sia a sua volta T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. un’amministrazione aggiudicatrice; - appalti di lavori affidati a terzi da concessionario che non sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice. Nelle prime due ipotesi, si applica pressoché integralmente la disciplina dettata dalla direttiva 2004/18, con alcune limitate deroghe, nella terza ipotesi, il concessionario che affida appalti di lavori a terzi, deve rispettare la direttiva, con talune eccezioni, solo se la soglia dei lavori affidati a terzi è a sua volta pari o superiore a 5.278.000 euro. Quando il concessionario non è una amministrazione aggiudicatrice, deve essere esonerato dall’osservanza delle norme in tema di programmazione, incentivi per la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo, come già dispone l’art. 2, l. n. 109 del 1994.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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